Interrogazione risposta scritta Personale estero MIUR.
Interrogazione a risposta scritta 4-02334 presentato da EMILIOZZI Mirella Lunedì 25 febbraio 2019, seduta n. 132
Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che: a dicembre 2018 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), ha avviato, con apposito decreto dipartimentale n. 2021 del 20 dicembre 2018, la procedura di selezione del personale scolastico da inviare all’estero per l’anno scolastico 2019/2020; molti degli aspiranti candidati che avevano già partecipato alle precedenti selezioni hanno visto pregiudicata la possibilità di partecipare alla selezione a causa di una presunta mancanza del titolo che certifica il possesso dei requisiti linguistici; all’articolo 4 del predetto decreto dipartimentale sono stati individuati i requisiti culturali e professionali dei candidati alla selezione, tra i quali: «avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall’articolo 5, comma 5 del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui è già stato prestato servizio, in corso di validità»; tra le certificazioni linguistiche accolte, dunque, non sono state ricomprese quelle ottenute dai candidati della precedente selezione ai sensi del decreto interministeriale del Miur e del Maeci n. 4377 del 7 ottobre 2011 («Indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al personale docente e Ata della scuola per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie all’estero»); il precedente bando di selezione del personale docente e amministrativo, infatti, tra gli attestati di conoscenza linguistica, ammetteva le certificazioni effettuate direttamente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e riconosciute con apposita ordinanza ministeriale MAECI n. 5300/2012; l’articolo 10 del suddetto decreto interministeriale n. 4377/2011 stabiliva inoltre che il titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera avrebbe conservato la validità per 9 anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, pertanto fino all’anno scolastico 2021-2022; la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero è stata oggetto di riordino attraverso il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; l’articolo 14 del suddetto decreto legislativo n. 64 del 2017 stabilisce che i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei decenti e del personale amministrativo della scuola da destinare all’estero sono individuati con decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; ai sensi del predetto articolo 14, è stato emanato il decreto interministeriale n. 634 del 2 ottobre 2018, il quale, agli articoli 2, 3 e 6 individua, rispettivamente, i requisiti dei dirigenti, del personale docente e del personale amministrativo da destinare all’estero; per le tre categorie si stabilisce il seguente requisito culturale fondamentale: «avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni»; l’elenco degli enti certificatori è puntualmente individuato all’articolo 4 del decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 –:se i Ministri interrogati, alla luce delle premesse, non intendano adottare un atto, affinché venga riconosciuta, nell’ambito della selezione di cui al decreto dipartimentale n. 2021 del 20 dicembre 2018, la validità delle certificazioni linguistiche ottenute ai sensi del decreto interministeriale del Miur e del Maeci n. 4377 del 2011 e riconosciute valide fino all’anno scolastico 2021-2022 con ordinanza ministeriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.