Cultura|

Approvata alla Camera la proposta di legge per la tutela del patrimonio culturale

Oggi, alla Camera, abbiamo approvato la proposta di legge volta alla tutela del patrimonio culturale.

L’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale e artistico a livello mondiale con oltre 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici e 58 siti Unesco: il nostro più grande tesoro.
Sono convinta che le nostre capacità e il nostro essere italiani derivino direttamente dal contesto in cui nasciamo e cresciamo, dalla bellezza che ci circonda.
Ma troppo spesso questo prezioso patrimonio è oggetto di vandalismi, frodi e traffici illeciti.

Noi abbiamo il dovere di proteggere e tutelare al meglio i nostri beni culturali.

La proposta di legge in materia di tutela del patrimonio culturale che abbiamo approvato oggi alla Camera amplia il numero dei reati perseguibili, ne inasprisce le pene e, non ultimo, recepisce la Convenzione di Nicosia di cui sono stata relatrice, grazie alla quale si intensifica e facilita la collaborazione tra gli Stati per intercettare e fermare i traffici illeciti.

Interveniamo con una serie di modifiche al codice penale, ampliando le ipotesi in cui si può applicare la confisca allargata, ovvero quella che abbia ad oggetto denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. In particolare, si tratta dei reati di ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali.

Difendere il nostro patrimonio artistico e culturale significa difendere l’essenza stessa della nostra identità.

Inseriamo nel codice penale 17 nuovi articoli, nella parte relativa ai delitti contro il patrimonio culturale

  • Furto di beni culturali (reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro), anche in caso di impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, perchè rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini;
  • Appropriazione indebita di beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro);
  • Ricettazione di beni culturali (reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000). La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità; 
  • impiego di beni culturali provenienti da delitto (reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro). 
  • riciclaggio di beni culturali (reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro);
  • autoriciclaggio di beni culturali (reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro); 
  • falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni);
  • violazioni in materia di alienazione di beni culturali (reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro). Il provvedimento sposta nel codice penale, aumentando la pena, l’attuale fattispecie contenuta nell’articolo 173 del Codice dei beni culturali.
  • importazione illecita di beni culturali (reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro).
  • uscita o esportazioni illecite di beni culturali (la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro). La stessa pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i beni usciti o esportati legalmente in via temporanea;
  • la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici (reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000; 
  • devastazione e il saccheggio di beni culturali (reclusione da 10 a 16 anni). La norma penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all’articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura;
  • contraffazione delle opere d’arte (reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro). La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l’attuale delitto di contraffazione previsto dall’articolo 178 del Codice dei beni culturali. 
  • Introduzione di aggravanti qualora i delitti: causano un danno di rilevante gravità; sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria. In tal caso, inoltre, si applica la pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte (art. 30 c.p.) oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.); sono commessi da un pubblico ufficialeo incaricato di pubblico servizio; sono commessi nell’ambito di un’associazione a delinquere;
  • Introduzione di attenuanti quando uno dei reati contro il patrimonio culturale: causi un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità (pena diminuita di un terzo); sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto (pena diminuita da un terzo a due terzi);
  • confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato;

Ovviamente ci sono anche altre novità ma ciò che davvero conta è la difesa del nostro patrimonio artistico e culturale significa difendere l’essenza stessa della nostra identità.

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